ART. 123 [Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo] (1)
Note:
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 33, lett. v), L. 24.12.2007 n.
244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del
successivo comma 34, l’eliminazione delle rettifiche di consolidamento
concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo,
conseguentemente alle modifiche recate dalla lett. v), si applica
ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso alla data del 31.12.2007. Resta ferma l’applicazione
degli artt. 124, comma 1, 125, comma 1 e 138, comma 1 del TUIR.
Testo precedente: “Art. 123 (Regime di neutralità per i trasferimenti
infragruppo). - 1. Fra le società che hanno esercitato l’opzione di cui
alla presente sezione, le cessioni di beni diversi da quelli di cui agli
articoli 85 e 87, possono avvenire in regime di continuità di valori fiscali
riconosciuti su opzione congiunta della società cedente e cessionaria
risultante dal relativo contratto stipulato in forma scritta ed
a condizione che dalla dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 122
risulti la differenza tra il valore di libro ed il valore fiscale riconosciuto
del bene trasferito.
2. Salvo l’accoglimento dell’istanza di cui al comma 8 dell’articolo 37-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, le perdite fiscali di cui all’articolo 118, comma 2, non possono
essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cessionario
con la successiva cessione o il successivo conferimento dei
beni trasferiti secondo il regime di neutralità fiscale di cui al comma
1.
2-bis. Le perdite fiscali di cui all’articolo 118, comma 2, non possono
essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cedente
a seguito del trasferimento dei beni effettuato secondo il regime di
neutralità fiscale di cui al comma 1.”.
In precedenza, il comma 2-bis era stato inserito dall’art. 8, comma 2,
DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n.
183.
L’articolo, in precedenza, era stato sostituito dall’art. 1, DLgs.
12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190.
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